Molte giurisdizioni di common law accettano che la corte non sia un foro appropriato per decidere questioni di sicurezza nazionale. Si noti che mi riferisco a questioni di sicurezza nazionale e non a reati legati alla sicurezza nazionale. C’è una differenza fondamentale.
Negli Stati Uniti questa differenza è riconosciuta e accettata da decenni. I casi della Corte Suprema, da Navy vs. Egan (1988) a Holder vs. Humanitarian Law Project (2010) fino al recente caso FBI vs. Fazaga (2022), hanno ripetutamente confermato che le valutazioni del rischio per la sicurezza nazionale rientrano nella competenza esclusiva del ramo esecutivo perché richiedono un giudizio predittivo basato su informazioni sensibili.
I tribunali non possono soddisfare queste decisioni in via secondaria perché non hanno la competenza istituzionale necessaria per valutare informazioni sensibili o valutazioni delle minacce. Ne consegue che esiste una chiara e necessaria distinzione tra le determinazioni esecutive sulla sicurezza nazionale e il giudizio giudiziario sui crimini legati alla sicurezza nazionale..
La situazione in Gran Bretagna non è diversa. Nel caso emblematico del caso Secretary of State for the Home Department v. Rehman (2001), la Camera dei Lord, allora la più alta corte britannica, riaffermò il principio secondo cui identificare una minaccia alla sicurezza nazionale è una funzione esecutiva, non giudiziaria, e che i tribunali non possono sostituire la propria valutazione del rischio per la sicurezza nazionale con quella del ministro dell’Interno.